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Hackerato sito patronato Cisl, online email e telefoni di 37mila persone

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Sul web sono stati pubblicati i dati personali, le email, i numeri di cellulare e le password di 37.500 iscritti al sito Inas-Cisl. Il Data Breach è stato segnalato al Garante Privacy, il patronato ha così seguito il GDPR, perché il decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR entra in vigore il 19 settembre. Indirizzo e-mail, password e, dove indicati, numero di telefono e professione delle 37.500 persone iscritte al sito web del Patronato Inas-Cisl sono adesso alla mercé di tutti. Sono stati pubblicati online dopo l’attacco informatico, conclusosi con successo, al “database relativo ai dati inseriti nell’area personale, utilizzata per accedere ad alcuni servizi del Patronato”, ha annunciato il patronato della Cisl sul sito stesso il 7 settembre: “L’Istituto sta provvedendo ad attivare tutte le azioni di verifica e tutela dei dati contenuti nel sito Inas”. Il patronato ha immediatamente segnalato il Data Breach al Garante Privacy, come prevede il GDPR si ha 72 ore di tempo per farlo. Lo prevede anche il decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR, ma il provvedimento entrerà in vigore nel nostro Paese il 19 settembre. La violazione è stata denunciata anche alla Polizia Postale. Ma chi è stato l’autore dell’attacco hacker al sito del patronato della Cisl? È stato rivendicato da LulzSecItalia. La nota del sito del patronato della Cisl I dati sottratti sono unicamente quelli anagrafici e quelli di registrazione degli utenti al sito (indirizzo e-mail, password e, ove indicati, numero di telefono e professione). Ci preme sottolineare che i dati relativi alle pratiche aperte presso le nostre sedi non sono conservati sul database del nostro sito web e non sono quindi stati oggetto della violazione. La violazione è stata immediatamente denunciata al Garante per la Privacy e alla Polizia Postale e sono in corso verifiche approfondite per riportare il sistema alla normale operatività. Siamo consapevoli del fatto che questo incidente causa disagi ai nostri utenti: li stiamo contattando tutti per scusarci dell’inconveniente e continueremo a tenerli informati nei prossimi giorni attraverso questa pagina.   Fonte: Key4Biz.it

Che genere di dati sarà più colpito dal GDPR?

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Secondo un campione di professionisti del marketing i dati relativi alle abitudini di navigazione online degli utenti saranno i più colpiti dal nuovo regolamento Ue. Quali sono i dati più esposti alle nuove norme del GDPR in ambito marketing digitale? Un’indagine condotta nel terzo trimestre 2018 su un campione di 227 dirigenti senior di area marketing da CMO Council e SAP evidenzia che il 54% degli intervistati non userà più i cosiddetti “dati comportamentali” degli utenti raccolti dalla navigazione del browser e dallo storico delle ricerche su motori di ricerca online per non correre il rischio di incorrere in violazioni del GDPR.   Il GDPR in vigore da maggio impone la richiesta esplicita del consenso dell’utente online per l’utilizzo dei suoi dati da parte di n’azienda, pena una sanzione che può arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del giro d’affari globale E’ anche per questo che Google ha semplificato le procedure di cancellazione dei dati di navigazione. La raccolta dei dati sulle abitudini di navigazione prevede il consenso. L’utilizzo di questi dati a scopi pubblicitari prevede l’analisi dei dati raccolti da una pletora di aziende, tutte coinvolte nella realizzazione di n singolo spot. Questo fatto non è conosciuto dalla maggioranza delle persone ignare per lo più del processo, che diventa quindi molto complesso per le aziende con l’avvento del GDPR, perché tutte dovrebbero chiedere il consenso al trattamento dei dati personali per realizzare un singolo spot. Dipenderà quindi in larga misura dall’interpretazione normativa del regolatore capire se lo studio delle abitudini di navigazione e dei comportamenti degli utenti online avrà un futuro oppure no.   Fonte: Key4Biz.it

GDPR, 12 risposte per Pa e aziende sul decreto legislativo di adeguamento della normativa italiana

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La tecnica di normazione utilizzata dal Governo italiano ha complicato notevolmente il lavoro di comprensione e raccordo del quadro normativo vigente. Proviamo a fare chiarezza con 12 domande e risposte. Dopo un lunghissimo e tormentato iter di preparazione, esame e discussione, lo scorso 4 settembre, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 101/2018, che ha il compito di armonizzare la normativa nazionale in materia di privacy e protezione dei dati personali al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. La tecnica di normazione utilizzata dal Governo italiano ha, però, complicato notevolmente il lavoro di comprensione e raccordo del quadro normativo vigente, aggiungendo complessità al già gravoso lavoro di adeguamento che le società e le pubbliche amministrazioni hanno dovuto finora profondere per conformarsi alle richieste del legislatore europeo. Per provare a fare un po’ più di ordine e chiarezza su questo tema, senza ovviamente alcun proposito di completezza ed esaustività, di seguito vengono proposte alcune risposte alle più frequenti domande sulla nuova normativa italiana in materia di protezione dei dati personali.   Qual è la normativa che si deve applicare in Italia in caso di trattamento di dati personali? Le norme che devono essere prese in considerazione sono quelle contenute all’interno del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, meglio noto come «GDPR», e quelle del famigerato Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, meglio noto come «Codice Privacy», così come novellato dal recentissimo Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.   Ci sono novità a seguito del Decreto Legislativo n. 101 in materia di Informativa Privacy e consenso al trattamento dei dati personali? Nessuna novità. Per l’Informativa Privacy continuano a valere tutte le regole dettate dagli articoli 13 e 14 del GDPR. Stesso discorso per il consenso al trattamento dei dati personali, ove continuano a valere, come regole generali, quelle previste dall’art. 6, comma 1, lett. a), e dall’art. 7 del GDPR.   Qual è l’età minima per ottenere il consenso al trattamento dei dati personali direttamente dall’utente minorenne? In relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, il Decreto Legislativo n. 101 afferma che può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali il minore che abbia compiuto i 14 anni di età. Questa previsione, quindi, abbassa da 16 a 14 gli anni previsti dal GDPR. Invece, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni è lecito solo nel caso in cui sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Un’accortezza in più dev’essere prevista dal Titolare del trattamento anche nel linguaggio che viene utilizzato per informare il minore. La normativa italiana, infatti, richiede esplicitamente che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati del minore siano chiare, semplici, concise, esaustive, facilmente accessibili e comprensibili. Come fa il Titolare del trattamento a rendere l’Informativa Privacy in caso di ricezione spontanea di curriculum vitae ai propri indirizzi? Continuano a valere le ben note regole di sempre. Infatti, specifica il Decreto Legislativo n. 101, in caso di ricezione di un curriculum spontaneamente trasmesso dall’interessato al fine dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, l’Informativa Privacy prevista dall’art. 13 del GDPR dovrà essere fornita al momento del primo contatto utile successivamente all’invio del curriculum. Il Titolare del trattamento può farsi supportare nelle attività di trattamento dal proprio personale interno? Nel Decreto Legislativo n. 101 si ribadisce e si specifica quanto già previsto all’interno dell’art. 29 del GDPR. Infatti, il Decreto afferma che, nell’ambito del proprio assetto organizzativo e sotto la propria responsabilità, il Titolare del trattamento può prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche che operano sotto la sua autorità. Questi soggetti, inoltre, com’è noto, devono essere espressamente designati per tali compiti. In tema di rapporti di lavoro, inoltre, è interessante notare come il Decreto Legislativo n. 101 abbia espressamente ribadito il divieto di controllo a distanza dei lavoratori previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, confermando anche la relativa sanzione penale. Ci sono novità a seguito del Decreto Legislativo n. 101 in materia di misure di sicurezza da applicare al trattamento di dati personali? Il Decreto Legislativo n. 101 non apporta alcuna novità alle regole generali in materia di misure di sicurezza. Il Titolare del trattamento, pertanto, può continuare ad avere come riferimento le relative norme previste dal GDPR. E in materia di diritti degli interessati? Anche in questo caso il Decreto Legislativo n. 101 non apporta modifiche significative alle regole generali previste dalla normativa europea. Pertanto, il Titolare del trattamento può continuare ad avere come punto di riferimento gli articoli da 15 a 22 del GDPR. Tuttavia, il Decreto esplicita in maniera molto puntuale i casi in cui l’esercizio dei diritti degli interessati può subire delle limitazioni. È questo il caso, ad esempio, delle richieste che possano pregiudicare i trattamenti svolti per finalità di giustizia o ledere i diritti delle persone decedute. Un’ulteriore nota di interesse, inoltre, è legata all’esplicita tutela della riservatezza dell’identità del dipendente che segnala, ai sensi della normativa sul whistleblowing, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività. Quali sono le categorie professionali che devono guardare con maggiore attenzione il contenuto del Decreto Legislativo n. 101? Il Decreto Legislativo 101 va a prevedere e adeguare la normativa nazionale soprattutto in quei settori dove il trattamento di dati personali risulta più delicato e complesso. È questo il caso, ad esempio, del trattamento di dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, oppure il trattamento di dati personali svolti in ambito sanitario o per l’erogazione di comunicazioni elettroniche. Cosa ha previsto il legislatore italiano per le piccole e medie imprese (PMI)? Effettivamente, il Decreto Legislativo 101 evidenzia con chiarezza l’esigenza di semplificare gli adempimenti per le micro, piccole e medie imprese. Il Garante per la protezione dei dati personali, pertanto, dovrà adottare delle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative

Privacy. Firefox blocca i tracker che ci spiano e rallentano anche la navigazione

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Mozilla ha annunciato che le prossime versioni di Firefox bloccheranno automaticamente i codici che gli inserzionisti e società utilizzano per monitorare ogni nostro clic sul web a fini pubblicitari. Il browser è sempre stato uno dei più attenti alla privacy degli utenti, per questo stupisce leggere che in Italia è utilizzato solo dall’8%. 7 italiani su 10 usa Google Chrome, quello che ci traccia di più.   Non solo monitorano ogni nostro clic sul web per fini pubblicitari, ma rallentano anche il caricamento delle pagine. Sono i codici di tracciamento a cui Firefox ha dichiarato ufficialmente guerra. Infatti ha annunciato Mozilla, la società proprietaria del browser, che le prossime versioni di Firefox bloccheranno automaticamente i tracker. Lo ha fatto anche Safari (Apple), anche se in modo più limitato. Il monitoraggio rallenta il web. In uno studio di Ghostery, il 55,4% del tempo totale richiesto per caricare un sito web medio è stato dedicato al caricamento di tracker di terze parti. Per gli utenti su reti più lente l’effetto può essere anche peggiore. Per capire concretamente cosa sono le tecnologie di monitoraggio sul web facciamo un esempio: è come se nel mondo fisico, i consumatori fossero seguiti da centinaia di venditori da un negozio all’altro, spiando i prodotti che guardano o acquistano. La privacy è un diritto garantito sia offline sia online, eppure… Per rispettare maggiormente la privacy degli utenti anche in questo senso, Firefox bloccherà i cookie e bloccherà l’accesso allo storage da contenuti di tracciamento di terze parti. “Lo abbiamo già reso disponibile per i nostri utenti Nightly di Firefox e puntiamo a portare questa protezione a tutti gli utenti di Firefox dalla versione 65 e continueremo a perfezionare il nostro approccio per fornire la protezione più forte possibile preservando al tempo stesso una user experience senza intoppi”, ha dichiarato Mozilla. A quest’altro link è possibile vedere l’elenco delle società, che usando i servizi pubblicitari di Google, utilizzano in questo momento i tuoi dati per offrirti la pubblicità comportamentale. Allenatevi a fare opt out, se volete. Con un clic è anche possibile disattivare tutte le società e inserzionisti. Una mossa per conquistare utenti? “Si tratta di qualcosa di più che proteggere gli utenti – si tratta di dare loro una voce”, Mozilla motiva così la mossa anti-tracciamento. In realtà sta seguendo un trend e cerca di anticipare le novità prima degli altri competitor sul fronte della privacy online. Dopo gli scandali di Cambridge Analytica-Facebook e del patto segreto tra Google e Mastercard per tracciare gli acquisti offline dei clienti, sta crescendo negli utenti la consapevolezza alla protezione dei dati personali sul web e di conseguenza all’utilizzo sempre più di dispositivi e software a prova di privacy. Quindi la scelta di Firefox è anche una mossa di marketing, con la quale Mozilla proverà a far crescere gli utenti del browser anche in Italia, in cui solo l’8% (fonte: StatCounter) naviga affidandosi alla ‘volpe’, il logo di Firefox. Quello che stupisce è vedere che il browser che maggiormente traccia la vita online è il più utilizzato dagli italiani, quasi 7 utenti su 10 nel nostro Paese naviga con Google Chrome, che il primo settembre scorso ha compiuto 10 anni). Le percentuali non cambiano neanche a livello mondiale: il browser di Big G ha il 60% del mercato, Safari di Apple il 14 e Firefox il 5%. Numeri che possono dirci cosa? La stragrande maggioranza degli utenti a livello globale usa Google Chrome perché per anni sulla home page di Google è apparso il ‘bottone’ per scaricare il “browser più veloce”, per cui gli internauti sono stati indotti a scaricarlo. In secondo luogo è vero che sta crescendo la consapevolezza di proteggere i dati anche online, ma siamo solo agli albori. Per questo motivo come ha scritto su Twitter David Heinemeier Hansson “abbiamo bisogno sia di soluzione politiche come il GDPR sia di salvaguardie tecniche come quelle di Firefox e Safari”. In attesa di quelle di Chrome   Fonte: Key4Biz.it

Dalle multe fino al carcere e regole più semplici per le Pmi. Le 10 novità del GDPR all’italiana

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR. Il provvedimento entrerà in vigore il 19 settembre. Ecco 10 novità del nuovo codice privacy.   Non solo le sanzioni penali non sono state cancellate (come previsto nella prima bozza), ma sono stati aggiunti nuovi reati, come il trattamento illecito dei dati, (punito da sei mesi fino a tre anni di carcere) e l’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (reclusione da uno a quattro anni). Per le sanzioni amministrative, invece, sarà il Garante Privacy sia a scrivere le regole per l’applicazione (per esempio è soggetto chi non effettua la valutazione d’impatto sulla protezione dati – la Dpia) sia a promuovere modalità semplificate di adempimento degli obblighi per le piccole e medie imprese (Pmi). Sono queste le novità, più attese e temute, contenute nel decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 pubblicato ieri sera, finalmente, sulla Gazzetta Ufficiale. Il Consiglio dei ministri aveva approvato il decreto il 9 agosto scorso per adeguare la normativa nazionale al Regolamento generale in materia di protezione dei dati (Gdpr), pienamente efficace dal 25 maggio scorso. Il provvedimento entrerà in vigore in Italia il 19 settembre. Per semplificare l’applicazione del Regolamento, il legislatore italiano ha deciso di non abrogare totalmente il decreto legislativo 196 del 2003, noto come Codice Privacy, ma lo armonizza al contenuto del Gdpr prevedendo una abrogazione parziale. Dunque a breve passeremo dal vecchio al nuovo codice privacy con il D.lgs. 101/2018 che dal 19 settembre prossimo troveremo nei curricula (anche se nei CV non è obbligatorio), negli uffici pubblici, in farmacia, dal dottore. Dunque la tutela dei dati personali in Italia è regolata dal Gdpr più il Codice privacy come novellato dal decreto 101. La normativa italiana è una parte integrativa del Regolamento Ue che si applica integralmente anche in Italia. Il decreto legislativo del 10 agosto n.101 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è ricco di disposizioni, qui sintetizziamo le 10 novità principali. Sanzioni penali: reclusione da sei mesi fino a sei anni 1.   Trattamento illecito di dati.  “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione del Regolamento arreca un danno all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi fino a un anno e sei mesi. E nei casi più gravi fino a tre anni. 2.   L’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punita con la reclusione da uno a quattro anni. 3.   Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punita con la reclusione da uno a sei anni. 4.    L’inosservanza dei provvedimenti del Garante è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Sanzioni amministrative Sarà compito del Garante Privacy a scrivere le regole per l’applicazione delle sanzioni amministrative, previste per esempio, si legge nel decreto legislativo, per chi non effettua la valutazione d’impatto sulla protezione dati – la Dpia). “Per i primi 8 mesi dalla data di entrata in  vigore del presente decreto”, si legge nell’articolo 22, comma 13, “il Garante per la  protezione dei  dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le  disposizioni del Regolamento Ue, della fase di prima  applicazione delle disposizioni sanzionatorie”, ma non significa che non potrà irrogare le sanzioni amministrative che possono essere salatissime, arrivando a 20 milioni di euro per i singoli o fino al 4% del fatturato mondiale annuo per le aziende, a prescindere da dove sia la sede principale, che può essere anche fuori dall’Europa. Anche per questo motivo col il Gdpr in vigore Facebook non potrebbe più farla franca di fronte a un nuovo caso Cambridge Analytica. Modalità semplificate di adempimento degli obblighi per le Pmi In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, il Garante Privacy dovrà promuovere modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. Minori sui social da 14 anni senza l’ok dei genitori In Italia dal 19 settembre prossimo chi ha 14 anni potrà iscriversi liberamente sui social network e utilizzare i servizi di messaggistica istantanea (WhatsApp, ecc.). Questa è un’altra novità contenuta del testo del decreto di adeguamento al Gdpr. Gli under 14 hanno bisogno del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Dati biometrici Il decreto dà il via libera al trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, che dovrà avvenire seguendo le misure di garanzia disposte dal Garante Privacy. Garante Privacy Il nuovo codice privacy rafforza i poteri e aumenta i compiti del Garante Privacy, per il quale il legislatore ha stabilito per il personale il limite di 162 unità. Novità anche per chi desidera diventare componente dell’Autorità: “Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta  giorni prima della nomina e  i  curricula  devono  essere  pubblicati  negli stessi siti internet”.  Infine è cambiata anche la forma di tutela garantita a chi crede di aver subìto una violazione della privacy: non più il ricorso, ma l’interessato può proporre un reclamo al Garante Privacy oppure rivolgersi all’autorità giudiziaria. Dati per la ricerca scientifica e per fini statistici L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dovrà anche promuovere regole deontologiche per il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici che può essere effettuato, ecco la novità introdotta, anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. Giustizia Tutti gli organi giudiziari sono obbligati a nominare il Data Protection Officer (Dpo). I dati dei defunti

GDPR, le reazioni alla pubblicazione della versione italiana. In attesa dell’ok dell’Ue

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Vera Jourova, Commissaria Ue alla giustizia: ‘Analizzeremo il testo e, in caso questa abbia elementi che vanno al di là o che non siano in linea con il Regolamento, ci rivolgeremo di nuovo alle autorità italiane per modificarli’. Il Gdpr all’italiana ha suscitato molti commenti dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale in materia di protezione dei dati. Tra i più importanti c’è quello di Vera Jourova, Commissaria Ue alla giustizia: “È una buona notizia che l’Italia abbia finalmente presentato questa legge”, perché faceva parte dei “Paesi più lenti” che non sono arrivati pronti al 25 maggio quando è entrato, pienamente, in vigore il Regolamento Ue. “Ora analizzeremo il testo della legislazione italiana”, ha affermato Jourova, e “in caso” questa abbia elementi che vanno al di là o che non siano in linea con il Gdpr, “ci rivolgeremo di nuovo alle autorità italiane” per modificarli. Quindi non è ancora detta l’ultima parola sul decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 con cui l’Italia ha adeguato la normativa nazionale. Forza Italia: ‘Recepite le nostre indicazioni in materia di minori, Pmi e sanzioni “Nel decreto di adeguamento al Regolamento europeo in materia di Privacy il governo ha recepito le indicazioni di Forza Italia in materia di minori, Pmi e periodo di grazia”, hanno dichiarato Federica Zanella ed Enrico Costa, deputati di Forza Italia.   Nel dettaglio “i suggerimenti del movimento azzurro accolti nel testo dell’esecutivo hanno riguardato la soglia di età dei minori a 14 anni; modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento dei dati per le micro, piccole e medie imprese; il periodo di garanzia prima dell’applicazione delle sanzioni amministrative”.   Che cosa intendono i deputati di Fi per periodo di garanzia? “Per i primi 8 mesi dalla data di entrata in  vigore del presente decreto”, si legge nell’articolo 22, comma 13, “il Garante per la  protezione dei  dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le  disposizioni del Regolamento Ue, della fase di prima  applicazione delle disposizioni sanzionatorie”, ma non significa che non potrà irrogare le sanzioni amministrative che possono essere salatissime, arrivando a 20 milioni di euro per i singoli o fino al 4% del fatturato mondiale annuo per le aziende, a prescindere da dove sia la sede principale, che può essere anche fuori dall’Europa. Anche per questo motivo col il Gdpr in vigore Facebook non potrebbe più farla franca di fronte a un nuovo caso Cambridge Analytica. Francesco Pizzetti, ex Garante Privacy: ‘Il decreto 101 non è la nuova privacy italiana’  Tra gli esperti del settore quello che più ha cercato in questi giorni di spiegare sulla Rete le disposizioni del decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR è stato Francesco Pizzetti, professore ordinario di diritto costituzionale all’università di Torino e docente alla LUISS, e presidente dell’Autorità Garante per la protezione dati personali dal 18 aprile 2005 al 17 giugno 2012. Pizzetti ha precisato che: “Il decreto del 10 agosto 2018 è il vecchio Codice come novellato da questo decreto non sono la ‘nuova privacy italiana’. Sono solo le norme italiane che nelle parti consentite dal GDPR integrano la normativa europea che è la nuova privacy in Italia e in Ue. Dunque, la tutela dei dati personali in Italia è regolata dal GDPR più il Codice privacy come novellato dal decreto 101. La normativa italiana è una parte integrativa del GDPR che si applica integralmente anche in Italia”. “Se posso dare un modesto consiglio studiatelo a fondo. È molto complesso ma alcuni ‘fili di Arianna’ sono evidenti e importanti, ha concluso l’ex Garante Privacy, che per Key4biz ha spiegato il GDPR con questa videointervista.   Fonte: Key4Biz.it

Router domestici, perché conviene riavviare e cambiare password una volta a settimana

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Una password debole può consentire ad un hacker esperto di prendere completo controllo di un router domestico. Il pericolo maggiore? Rendere l’utente un complice inconsapevole di attacchi rivolti ad altri siti web.   Recenti ricerche hanno dimostrato come una combinazione tra password deboli e software non aggiornati possono consentire ai cybercriminali di prendere completo controllo di un router domestico. Questo tipo di attacchi hanno un duplice impatto negativo sull’utente individuale: oltre a rallentare o bloccare del tutto la connessione internet di casa possono rendere l’utente complice inconsapevole di attacchi rivolti ad altri siti web. Come funzionano gli attacchi Quando alcuni dispositivi (in questo caso i router) vengono a trovarsi sotto il controllo di qualcun altro, un loro gruppo viene definito come “botnet”, ovvero una rete (net) di sistemi o dispositivi (bot) controllati remotamente. Quando i cybercriminali hanno il controllo completo del router domestico, possono installare software a loro piacimento, che possono controllare in remoto trasformando di fatto il dispositivo in un “bot”. I router controllati poi possono essere usati a piacimento, anche tutti insieme, ad esempio per inviare enormi quantità di dati e bloccare di fatto un sito web. Questa tipologia di attacchi viene definita “Distributed Denial of Service” o DDoS, e può essere utilizzata per differenti motivazioni: Per motivi personali o politici; Per ricattare i siti, chiedendo un pagamento a fronte della minaccia di un attacco Per generare un diversivo rispetto ad attacchi più critici Semplicemente per creare confusione attorno a un determinato tema Come si possono prevenire I cybercriminali prendono di mira i router casalinghi puntando di password di default e su software non correttamente aggiornati. Un primo consiglio è quello di riavviare il proprio router una volta alla settimana, semplicemente staccando la spina. Anche cambiare la password sul router e aggiornare man mano il software presente aiuta ad elevare i livelli di sicurezza. Se non si è sicuri su come farlo, di certo l’Internet Service Provider (ISP) che ha fornito il router potrà dare indicazioni utili.   Fonte: Key4biz.it

Fattura elettronica obbligatoria: le date da ricordare e la proroga

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 A decorrere dal 1° luglio 2018 è obbligatoria la fattura elettronica per le operazioni B2B. Un aggiornamento in merito A decorrere dal 1° luglio 2018 è obbligatoria la fattura elettronica per le operazioni B2B con riferimento: • alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Il D.L. n. 79 del 28 giugno 2018, entrato in vigore il 29 giugno 2018, ha stabilito che l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli esercenti impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA scatterà dal 1° gennaio 2019 e non più dal 1° luglio 2018. Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il proprio comunicato stampa del 29 giugno 2018 “Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica per gli operatori del settore che intendono adottare da subito questa modalità”. La proroga prevista dal citato D.L. n. 79/2018 non riguarda l’intera filiera dei carburanti, bensì solo le cessioni di carburante per autotrazione effettuati dai gestori degli impianti stradali di distribuzione. La CM n. 13/E/2018 ha, inoltre, chiarito che rimangono esclusi dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, per meglio dire, diversi da quelli impiegati nei veicoli, di qualunque tipologia, che circolano normalmente su strada (per l’identificazione si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada” – CM n. 13/E/2018). Quindi, ad esempio, rimangono esclusi i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni nonché per trattori agricoli e forestali. • alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. Invece, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa: • tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. La CM n. 13/E del 2 luglio 2018, diversamente dal dettato letterale della disposizione normativa, ha previsto che i soggetti passivi meramente identificati ai fini IVA in Italia, e non ivi stabiliti, non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica. Sempre la CM n. 13/E/2018 ha chiarito che le operazioni tra soggetti diversi, ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari, fra i quali vanno annoverati, in base all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all’articolo 7 del D.P.R. n. 633/1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia, non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture. • nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). Sempre che ricorra l’obbligo di emissione della fattura. Conseguentemente per le operazioni/soggetti individuati dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto) non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se non richiesta dal cliente; in tal caso si continuerà ad utilizzare lo scontrino ovvero ricevuta fiscale.   Fonte: Ingegneri.info

Facebook e Twitter contro l’Europa sui dati flop: «Colpa del Gdpr»

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  Facebook e Twitter, i giganti social in caduta libera sui mercati, hanno trovato un capro espiatorio in comune per le ultime battute di arresto: l’Unione europea. Entrambe le aziende hanno accusato il Gdpr (il regolamento europeo sulla gestione dei dati al debutto lo 25 maggio) di aver contribuito a rallentare la crescita degli utenti, provocando i capitomboli borsistici registrati fra ieri e oggi a Wall Street. Facebook ha ceduto oltre 120 miliardi di capitalizzazione, dopo che i dati del secondo trimestre 2018 hanno evidenziato ricavi sotto alle attese (“solo” 13,2 miliardi di euro) e, soprattutto, un calo un milione di utenti unici mensili in Europa. Le azioni di Twitter stanno sprofondando a -20% a New York in risposta a una perdita analoga di utenti in valore assoluti (un milione) nello scorso trimestre, da 336 a 335 milioni. E ha già anticipato che la discesa andrà avanti nei prossimi trimestri, abbassandosi anche a 330 milioni. Cosa c’entra la Ue con la “crisi” dei social In realtà i numeri esibiti da entrambe le aziende allontanerebbero qualsiasi spettro di crisi dalle imprese «normali». Facebook ha chiuso l’ultimo trimestre con fatturato in rialzo del 42% e utili oltre i 5 miliardi, Twitter ha messo a segno ricavi per 711 milioni di dollari (+24% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso) e riesce a mantenere il suo business redditizio, dopo anni di attesa prima di centrare il break even (una misura che indica quando una società raggiunge il pareggio). Il problema è che il modello stesso dei social network si regge sull’incremento di utenti, la materia prima che alimenta la vendita di inserzioni pubblicitarie e quindi i guadagni del gruppo. Meno iscritti significano meno valore agli occhi degli inserzionisti, soprattutto se il calo di utenti non sembra destinato ad arrestarsi con un trimestre al di sotto delle attese. Entrambi i gruppi hanno imputato parte del rallentamento al Gdpr, il regolamento Ue sulla protezione dei dati che impone alle aziende – fra le altre cose – di richiedere in maniera esplicita il consenso per l’utilizzo di informazioni degli utenti. Una stretta che mette fuori gioco diverse applicazioni già utilizzate dalle piattaforme social, oltre a limitare il grado di pervasività che può essere raggiunto rispetto ai milioni (nel caso di Facebook, miliardi) di iscritti e al loro patrimonio di informazioni. Il regolamento è divenuto applicabile il 25 maggio, coprendo così solo una parte del trimestre “incriminato”. A quanto pare, però, è bastato a farsi sentire. Nella conference call con gli analisti, i manager di Facebook hanno ammesso che il Gdpr «non era completamente dispiegato» sul trimestre, salvo aggiungere che le sofferenze sul mercato europeo sono dipese in prevalenza dalle nuove leggi. «In Europa abbiamo visto il declino che avevamo anticipato con il Gdpr – ha detto David Wehner, il chief financial officer di Facebook – E direi che quell’impatto era davvero dovuto al Gdpr, non a trend di engagement (in gergo, “l’ingaggio” di nuovi utenti sulla piattaforma, ndr)». Twitter ha a sua volta chiamato in causa il debutto del Gdpr fra i motivi del calo di utenti, anche se «in misura minore» rispetto ad altri fattori. Le repliche: colpa di Cambridge Analytica Le repliche da Bruxelles non si sono fatte attendere. Alcuni europarlamentari citati da Bloomberg hanno fatto notare che il Gdpr è entrato in gioco dopo scandali di grossa portata, a partire dal datagate di Facebook. Quindi, tra le righe, le cause della disaffezione vanno cercate più nei comportamenti delle aziende e meno nelle novità del regolamento, dall’obbligo di richieste di consenso più trasparenti alla possibilità di trasferire i dati da una piattaforma all’altra senza limitazioni. «Si lamentano delle regole? Stanno ammettendo che, prima, non seguivano alcuna regola – dice Silvia Costa, eurodeputata S&D – Io mi domanderei più se non sia incrinato il rapporto fiduciario con gli utenti. In fondo il Gdpr ha solo ampliato le garanzie di consenso per i cittadini». Le critiche, però, arrivano anche dal mercato domestico. «I cambiamenti legislativi fanno parte del gioco per qualsiasi provider di social network. Se Facebook tira in ballo il Gdpr come scusa per il declino di utenti… Beh, è una scusa» dice al Sole 24 Ore Holger Mueller, analista di Constellation Research, una società di ricerca di casa nella stessa Silicon Valley di Facebook. Curiosamente, il regolamento era stato accusato anche del problema opposto: aver favorito il duopolio nelle entrate pubblicitarie della stessa Facebook e di Alphabet, la holding che controlla Google. In questo caso, la tesi è che i 99 articoli del regolamento siano “abbordabili” solo dalle multinazionali attrezzate con un’equipe imponente di legali e una cassa sufficiente a coprire le eventuali sanzioni, ma del tutto fuori portata per startup e imprese di media dimensione. L’amministratore delegato di Alphabet, Sundar Pichai, ha detto che è «presto» per valutare l’impatto del Gdpr sui suoi conti. Google è reduce da una sanzione di 4,3 miliardi di euro per abuso di posizione dominante esercitato attraverso Android, il suo sistema operativo mobile, ma deve ancora registrare in bilancio qualche effetto collaterale del Gdpr. In negativo o, a quanto pare, in positivo.   Fonte: ilSole24Ore

GDPR: cookie di terze parti in calo sui siti di informazione europei

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L’avvento del GDPR, il nuovo regolamento per la privacy dell’UE, ha causato una considerevole riduzione dei cookie di terze parti presenti nei siti web di notizie europei.   Il Reuters Institute for the study of journalism ha comparato i cookie salvati da oltre 200 siti di informazione di sette Stati (Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Spagna) ad aprile e a luglio, ovvero subito prima e subito dopo l’introduzione del GDPR. In media, ne vengono usati il 22 per cento in meno. La riduzione più drastica è avvenuta nel Regno Unito, in cui i cookie di terze parti sono diminuiti del 45 per cento (più del doppio della media complessiva); Spagna, Francia e Italia seguono con, rispettivamente, 33, 32 e 32 per cento. Poche le variazioni per la Germania, appena il 6 per cento. La Polonia osserva invece un sostanziale aumento, del 20 per cento. È interessante osservare come a rimetterci siano state più che altro le compagnie più piccole: Google continua ad essere onnipresente (una variazione minima, dal 97 al 96 per cento), mentre Facebook rimane a un confortevole 70 per cento (dal 75 di aprile); nelle retrovie, aziende come comScore, Rubicon Project e Oath perdono fino al 10 per cento. Oracle non compare nemmeno più nella top 10. Osservando invece i contenuti di terze parti, i più colpiti non sono i banner pubblicitari come si potrebbe prevedere, ma i pulsanti di condivisione degli articoli sui social network. D’altra parte, avevamo già analizzato la loro utilità trovandola piuttosto dubbia. Fonte: HDBlog.it