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A decorrere dal 1° luglio 2018 è obbligatoria la fattura elettronica per le operazioni B2B con riferimento:

• alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Il D.L. n. 79 del 28 giugno 2018, entrato in vigore il 29 giugno 2018, ha stabilito che l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli esercenti impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA scatterà dal 1° gennaio 2019 e non più dal 1° luglio 2018. Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il proprio comunicato stampa del 29 giugno 2018 “Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica per gli operatori del settore che intendono adottare da subito questa modalità”. La proroga prevista dal citato D.L. n. 79/2018 non riguarda l’intera filiera dei carburanti, bensì solo le cessioni di carburante per autotrazione effettuati dai gestori degli impianti stradali di distribuzione. La CM n. 13/E/2018 ha, inoltre, chiarito che rimangono esclusi dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, per meglio dire, diversi da quelli impiegati nei veicoli, di qualunque tipologia, che circolano normalmente su strada (per l’identificazione si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada” – CM n. 13/E/2018). Quindi, ad esempio, rimangono esclusi i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni nonché per trattori agricoli e forestali.

• alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Invece, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa:
• tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. La CM n. 13/E del 2 luglio 2018, diversamente dal dettato letterale della disposizione normativa, ha previsto che i soggetti passivi meramente identificati ai fini IVA in Italia, e non ivi stabiliti, non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica. Sempre la CM n. 13/E/2018 ha chiarito che le operazioni tra soggetti diversi, ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari, fra i quali vanno annoverati, in base all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all’articolo 7 del D.P.R. n. 633/1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia, non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.

• nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). Sempre che ricorra l’obbligo di emissione della fattura. Conseguentemente per le operazioni/soggetti individuati dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto) non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se non richiesta dal cliente; in tal caso si continuerà ad utilizzare lo scontrino ovvero ricevuta fiscale.

 

Fonte: Ingegneri.info

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