I lavoratori in gestione separata hanno diritto al congedo parentale: norme, trattamento economico e procedure nella circolare INPS.
Come le indennità di malattia, anche il congedo parentale è stato esteso negli anni prima a collaboratori e liberi professionisti iscritti alle gestioni separate, con una serie di regole diverse da quelle dei dipendenti: novità, misura dell’indennità e casi particolari sono contenuti nella circolare Inps 77 del 13 maggio 2013.
Il congedo parentale può essere fruito nel primo anno di vita del bambino, e può durare un massimo di tre mesi. Il diritto vale anche per genitori adottivi e affidatari: in questo caso, nel primo anno dall’arrivo in famiglia del figlio, che deve essere minorenne.
Attenzione: stiamo parlando del congedo parentale facoltativo da non confondere con la maternità (obbligatoria per le dipendenti), e che comunque ha regole diverse anche per i parasubordinati.
A chi spetta il congedo
A tutti i collaboratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo anche all’indennità di maternità: ne hanno diritto dall’1 gennaio 2007, in base alla Finanziaria 2007 (legge 226/2006). Fra i parasubordinati (es.. collaborazioni coordinate e continuative o a progetto) sono compresi gli associati in partecipazione.
Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata: dall’1 gennaio 2012. in base al Salva Italia, Dl 201/2011, convertito con la legge 241/2011).
Il requisito retributivo è lo stesso previsto per il diritto all’indennità di maternità: almeno tre mensilità di contribuzione piena (contributo minimo di 354,75 euro al mese) nei 12 mesi precedenti al congedo. Il rapporto di lavoro deve essere in corso al momento del congedo e la madre o il padre devono effettivamente astenersi dalla prestazione professionale.
Trattamento economico
L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità. C’è un tetto massimo di reddito pari a 90.34 euro annui. Nel dettaglio:
- Parasubordinati: il 30% dell’imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti al congedo, risultante dalle denunce presentate dal committente e riferite al lavoratore interessato.
- Associati in partecipazione: vale invece la denuncia dei redditi relativi all’anno o agli anni in cui sono compresi i 12 mesi precedenti al congedo.
- Liberi professionisti: anche qui l’aliquota è il 30%. Si applica, per ciascuno dei mesi compresi nel periodo dei 12 mesi precedenti al congedo, su un dodicesimo del reddito risultante dalla denuncia dei redditi.
In caso di parto gemellare, o adozione o affidamenti plurimi, il diritto vale per ogni bambino, quindi tre mesi per ciascun figlio.
I periodi dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini della pensione, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della maternità/paternità).
Domanda
Per ottenere la prestazione bisogna presentare domanda, in modalità telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 53 del 6 aprile 2012: web, patronati, contact center al numero verde 803164.
Analogamente a quanto previsto per l’indennità di malattia , gli eventuali ricorsi devono essere presentati in modalità telematica (indicazioni contenute dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011,), entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Organo competente a decidere in unica istanza è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Fonte:Pmi.it