Aumentano da 10 a 12 i giorni concessi, dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio, per emettere la fattura elettronica (art. 12-ter DL 34/2019 conv. n L. 58/2019).
Il termine in questione (art. 21 c. 4, DPR n. 633/1972) ha subito diverse modifiche: originariamente fissato al momento dell’effettuazione dell’operazione, ovvero entro le 24 ore dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, è stato successivamente posticipato a entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni (art. 11, DL n. 119/2018) ed infine entro 12 giorni.
Costituiscono eccezione al nuovo termine alcune ipotesi specifiche (art. 21 c. 4, lett. a), b), c), d) DPR 633/1972):
1. fattura differita: per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche di cui al DPR n. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
2. fattura super-differita: per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
3. prestazioni di servizi generiche con soggetti passivi esteri: la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.